1 Aprile 2015
Etichetta origine carni: dal primo aprile è obbligatoria

 Finalmente non sarà più anonima la provenienza della carne fresca di maiale, di agnello, capretto e volatili grazie all’entrata in vigore dal primo aprile 2015 anche in Italia del nuovo Regolamento UE 1337/2013 che impone l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili. E’ questo il risultato della lunga battaglia della Coldiretti per la trasparenza, con la maggioranza degli operatori che si sta già adeguando per rispettare la scadenza. Per essere certi di portare a casa prodotto al 100 per 100 tricolore, occorrerà scegliere la carne con la scritta “origine Italia” poiché sta a significare che tutte le fasi, dalla nascita all’allevamento fino alla macellazione si sono svolte sul territorio nazionale. Una storica novità che giunge dopo gli scandali della carne di maiale tedesca alla diossina venduta in tutta Europa e degli agnelli ungheresi spacciati per italiani. Si completa un percorso iniziato circa 15 anni dall’obbligo di etichettatura di origine per la carne bovina fresca, introdotta sotto la spinta dell’emergenza “mucca pazza” con il regolamento Ce 1760/2000 che impose l’obbligo di indicare anche il luogo di nascita, oltre a quello di allevamento e macellazione.
Dalla nuova norma restano ingiustamente escluse la carne di consiglio, particolarmente diffusa a livello nazionale, e quella di cavallo oggetto del recente scandalo, ma anche le carni di maiale trasformate in salumi. Su questi prodotti come su altri l’eventuale obbligo dell’origine dipenderà dagli studi di impatto che la Commissione Europea sta realizzando, con un certo ritardo sui tempi previsti dal Regolamento 1169/2011, nonché dalle successive valutazioni politiche degli Stati membri.
Braciole di maiale come pure cosciotti e carrè di agnello non saranno dunque piu' anonimi. Con l’entrata in vigore del Regolamento Ue 1337/2013 dal primo aprile 2015 sull’etichetta delle carni di suino, ovino, caprino e di volatili in vendita, dovrà comunque essere riportata una delle due seguenti indicazioni: 1.“Allevato in…” seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo e poi “Macellato in…” (seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo, oppure si può indicare
2. “Origine…” seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo ma solo se l’animale è nato, allevato e macellato in un unico Stato membro o Paese terzo.
Inoltre si precisa che il regolamento prevede delle specifiche casistiche sui tempi di permanenza in un determinato Paese e di peso raggiunto dall’animale, per poter indicare in etichetta qual è il luogo di allevamento e di macellazione.

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